Novità interessanti per le utenze non domestiche: è possibile, infatti, per le aziende di qualsiasi dimensioni ed enti pubblici di varia natura chiedere il rimborso delle somme versate a titolo di addizionale provinciale accise per gli anni 2010 e 2011 (quelli precedenti sono caduti in prescrizione). Ad affermarlo è la Corte di Cassazione che, con due sentenze ravvicinate emanate lo scorso ottobre (la n. 27099/2019 e la n. 27101/2019), ha dichiarato l’inapplicabilità delle norme relative all’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica, in quanto incompatibili con la normativa comunitaria che aveva, a sua volta, abolito l’imposta: applicare l’accisa significa, infatti, gravare l’utente di una seconda imposta sui consumi, che va ad aggiungersi all’IVA. Per ottenere il rimborso di tali somme, sempre che il fornitore non provveda a restituirle spontaneamente, sarà necessario incardinare una causa civile e non tributaria, dovendosi il giudizio instaurare tra chi ha consumato l’energia elettrica e chi l’ha fornita.
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