Una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria

Tra le conseguenze del lockdown, si registra anche un effetto favorevole.

L’art. 3, comma 6-ter, del D.L. 6/ 2020, convertito con la L. 27/2020, ha infatti integrato le materie per le quali è obbligatoria la procedura di mediazione.

Quest’ultima è ora esperibile, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti dall’emergenza sanitaria e dalle disposizioni inerenti il lockdown, tra cui quelle del settore turistico-alberghiero (biglietti aerei, anticipi per viaggi, etc..), rimborsi per spettacoli non eseguiti, contratti di fornitura non rispettati, ritardi di consegna di merce.

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