Il D.Lgs. 170/2021 ha introdotto importanti modifiche al Codice del Consumo. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti di vendita, sia online che offline, conclusi successivamente al 1^ gennaio 2022 tra un consumatore ed un venditore relativi a beni mobili materiali, nonché i contratti di fornitura di contenuti o di servizi digitali se incorporati o interconnessi con i beni forniti in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi. Ecco le principali modifiche. 1. La garanzia di conformità dei beni al contratto viene rafforzata. Il Codice del Consumo rafforza gli obblighi del venditore circa l’idoneità dei beni alle esigenze del consumatore, alla conformità dei beni alla descrizione, alle dichiarazioni pubbliche o addirittura al campione da fornire, alla completezza del materiale e degli accessori da fornire e alle caratteristiche del bene venduto. Se il bene venduto non soddisfa i requisiti oggettivi previsti, il venditore sarà tenuto a dimostrare di aver “specificatamente informato” il consumatore di tale scostamento, mentre non sarà più sufficiente eccepire che il consumatore avrebbe potuto conoscere tale scostamento usando l’ordinaria diligenza. 2. Il regime di responsabilità e garanzia dei beni di consumo del venditore diventa più gravoso. - Vengono previste apposite disposizioni sui requisiti in materia di beni digitali, tra cui spicca l’obbligo del venditore di provvedere al rilascio di periodici aggiornamenti gratuiti, anche relativi alla sicurezza. - L’azione del consumatore diretta a far valere i difetti si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene, a meno che i difetti siano stati dolosamente occultati dal venditore, mentre viene eliminato il termine di decadenza di due mesi per la denuncia dei difetti di conformità gravante sul consumatore. - Viene estesa la presunzione che il difetto del bene consegnato già esistesse al momento della consegna da sei mesi ad un anno e per tutta la durata della fornitura in caso di beni e servizi digitali, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Si crea, quindi, un’inversione dell’onere della prova a carico del venditore circa la presenza del difetto al momento della consegna e quindi la sua responsabilità. 3. Gli obblighi derivanti da un’eventuale garanzia convenzionale diventano più gravosi. In particolare, se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia convenzionale sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia convenzionale vincola il venditore secondo le condizioni stabilite nella pubblicità relativa alla garanzia convenzionale. Ciò vale a meno che la pubblicità associata sia stata corretta prima della conclusione del contratto secondo le stesse modalità o con modalità simili quelle in cui è stata resa. 4. I diritti dei consumatori sono inderogabili. Viene indicato espressamente che i diritti dei consumatori non sono derogabili e qualsiasi accordo volto ad escludere o limitare i diritti dei consumatori a loro danno, anche in modo indiretto e tramite l’indicazione della normativa di un Paese non appartenente all’Unione Europea, è nullo. Oltre alla nullità della clausola, si potrà valutare la possibilità di un’eventuale azione da risarcimento da parte dei consumatori.
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