Oggi che i termini sono scaduti i cantieri sono chiusi e restano i processi. La complessità dell'incentivo fa sì che sono numerosi siano gli elementi che possono provocare una causa: tutti i fatti e/o comportamenti che incidono sui presupposti del superbonus possono determinarne la perdita e, quindi, essere fonte di responsabilità che, se non risolta consensualmente, può determinare una causa. Si pensi al mancato rilievo di abusi edilizi, al mancato raggiungimento dell'obiettivo di riqualificazione energetica, al mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori, etc... In questa prima fase l'ipotesi di contenzioso più frequente è data dalle cause promosse da committenti che contestano alle ditte di aver causato, con i loro ritardi o inadempimenti, la perdita del Superbonus. Puntuale e significativa al riguardo la sentenza del Tribunale di Padova, Giudice dr. Cantelli, n.2266/2023 resa in un caso -simile a molti altri- in cui la ditta appaltatrice dopo aver iniziato i lavori li aveva interrotti ed aveva infine abbandonato il Nello specifico, le fotografie prodotte dagli attori riproducono lo stato dell’abitazione ancora completamente da ristrutturare e in aperto cantiere, senza infissi interni ed allacciamenti alle utenze. Tale documentazione fotografica è stata acquisita in data .... in un momento in cui, cioè, il cantiere era già stato sospeso e il ...(Convenuto)... aveva già manifestato la volontà di non proseguire nell’esecuzione delle opere di ristrutturazione". In tale contesto i committenti avevano svolto, oltre alle domande di risoluzione del contratto per inadempimento, di restituzione degli acconti versati e di accertamento che alcuna somma era dovuta all'appaltatore inadempiente, anche "domanda di risarcimento ... in relazione ai danni asseritamente patiti in conseguenza dell’impossibilità di fruire dell’agevolazione fiscale del Superbonus 110% a seguito dello scioglimento del contratto di appalto" ed avevano quantificato il danno nella somma di €.150.000. Il Giudice, accertato l'inadempimento dell'impresa appaltatrice nei termini già visti sopra, accoglieva le domande dei committenti con esclusione dell'ultima, relativa per l'appunto al risarcimento del danno da mancata fruizione del Superbonus. Chiara e lineare la motivazione svolta al riguardo della domanda rigettata: Si noti bene: la domanda di risarcimento del danno da mancata fruizione del superbonus è ammissibile ma viene respinta perché l'attore non ne ha dimostrato i necessari presupposti. Così motivando, il Giudice elenca i seguenti elementi ritenuti essenziali a suffragare la domanda: dimostrazione della impossibilità di reperire altre imprese costruttrici cui conferire l’incarico di tali lavori al fine di fruire delle agevolazioni fiscali del 110% nel rispetto dei termini via via prorogati per legge; dimostrazione del collegamento causale tra inadempimento dell’appaltatrice e definitiva impossibilità di reperire altri imprese; illustrazione delle modalità di calcolo del danno. Particolarmente problematico appare il primo elemento: l'impossibilità di reperire altre aziende. Al riguardo sarà interessante verificare lo sviluppo della giurisprudenza giacché tale elemento, se interpretato in modo rigoroso, potrebbe risultare una prova diabolica, ossia pressoché impossibile da fornire: per assurdo, infatti, il committente per dimostrare l'impossibilità di trovare altra azienda potrebbe essere richiesto di dimostrare di averle interpellate tutte... Anche il secondo elemento, ovvero il nesso causale tra inadempimento Quanto al terzo elemento, ovvero la quantificazione dei danni, risulta particolarmente significativo l'inciso per cui il Magistrato lamenta "...l’assenza Seguiremo l'evolversi della giurisprudenza su questo tema e ne daremo conto in
cantiere: scrive infatti il Magistrato che "dal compendio fotografico versato in atti, emerge che le appaltatrici hanno eseguito solamente i lavori di abbattimento dei muri interni dell’abitazione, senza espletare più alcuna opera tra quelle pattuite nel contratto di appalto.
"Parte attrice... non ha dimostrato né l’impossibilità di reperire altre imprese costruttrici cui conferire l’incarico di tali lavori al fine di fruire delle agevolazioni fiscali del 110% nel rispetto dei termini via via prorogati per legge; né il collegamento causale tra inadempimento dell’appaltatrice e definitiva impossibilità di reperire tali altri imprese, né infine ha specificamente chiarito le modalità di calcolo del quantum, da questi unilateralmente quantificato nella somma di euro 150.000,00. A tale ultimo proposito, va evidenziata l’assenza di una perizia di parte che dettagli con precisione l’eventuale perdita economica derivante dalla fluttuazione dei prezzi e dei tassi di interesse
genericamente ritenuti da parte attrice “lievitati a causa della congiuntura economica creatasi”...".
dell'appaltatore ed impossibilità di trovare altra ditta, appare suscettibile di generare incertezze applicative: il nesso potrebbe essere ricollegato al
tempo dell'inadempimento argomentando che il tempo perso dalla ditta inadempiente avrebbe reso impossibile trovarne un'altra, ma così ragionando resta da individuare il termine ultimo oltre il quale divenne impossibile
trovare altre ditte e non è problema da poco. Astrattamente una nuova ditta avrebbe potuto subentrare fino all'ultimo giorno prima della scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori... concretamente dopo il blocco della cessione dei crediti era impossibile trovare una ditta che praticasse lo sconto in fattura e
divenne difficile anche trovare ditte che accettassero incarichi pagati "normalmente".
di una perizia di parte che dettagli con precisione l’eventuale perdita economica derivante dalla fluttuazione dei prezzi e dei tassi di interesse...". In effetti, a fronte di un contratto che prevede un determinato importo di lavori, ammettendo che quell'appalto avesse potuto beneficiare del Superbonus, si sarebbe potuto affermare che il danno patito è pari al valore dei lavori che il committente avrebbe avuto diritto a ricevere "gratis". Un siffatto (pericoloso) automatismo viene respinto dal Giudice patavino che richiedendo alla parte di produrre una perizia di parte a sostegno della domanda, prefigura una successiva istruttoria con CTU.
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